La nascita di un bambino deve essere dichiarata all’Ufficiale di Stato Civile che provvederà a registrare la relativa dichiarazione sul Registro degli atti di stato civile.
La dichiarazione di nascita deve essere resa:
• Da uno dei genitori qualora gli stessi siano coniugati. In tal caso il figlio è legittimo e legalmente riconosciuto da entrambi i genitori
• Da entrambi i genitori qualora gli stessi non siano coniugati. In tal caso il figlio è naturale e legalmente riconosciuto da entrambi i genitori
• Da uno dei genitori qualora gli stessi non siano coniugati e non ci sia la volontà di uno dei due genitori di riconoscere il figlio
La dichiarazione di nascita deve essere resa:
1) Entro 10 giorni dalla nascita direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre, salvo espressa volontà diversa dei genitori.
In tal caso occorrerà presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune con il documento di identità (i genitori stranieri possono presentare il passaporto) e con l’Attestazione di avvenuta nascita che la Direzione sanitaria dell’ospedale o di altro istituto deve rilasciare ai genitori.
L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita provvederà a trascriverla nel Registro degli atti di nascita e comunicherà l’avvenuta nascita all’Ufficiale d’Anagrafe che provvederà all’iscrizione del nuovo nato nell’Anagrafe della Popolazione Residente.
2) Entro 3 giorni dalla nascita direttamente presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale o di altro istituto dove è avvenuto l’evento.
In tal caso la dichiarazione di nascita verrà trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre, salvo volontà diversa dei genitori, il quale provvederà a registrare l’atto ricevuto nel Registro degli atti di nascita ed a comunicare l’evento all’Ufficiale d’Anagrafe per l‘iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente.